Art. 3.

      1. Ai lavoratori genitori di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, al fine di conseguire il massimo della pensione, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.